Fallimento: il fondo patrimoniale non è acquisibile alla massa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18164/2023, ha affermato che in presenza di un atto opponibile alla curatela perché trascritto prima dei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, il giudice delegato non può disporre l’acquisizione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale è lo strumento attraverso il quale i coniugi possono separare un complesso di beni dal proprio patrimonio, sottoponendolo ad un particolare vincolo di destinazione previsto dalla legge; la sua creazione consente a tali beni di essere sottratti alla generica garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. L’atto di costituzione del fondo patrimoniale si configura come atto a titolo gratuito che incide in modo riduttivo sulla garanzia legislativamente prevista dei creditori, in quanto si attribuisce un vantaggio patrimoniale in assenza di alcuna contropartita.
Nello specifico, il giudice delegato aveva disposto l’acquisizione in danno del fallito dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anteriore di oltre due anni rispetto alla dichiarazione di fallimento. Il provvedimento aveva in tal modo però inciso anche sul diritto del coniuge disponente non fallito.
La Corte di Cassazione in tal modo e con tale sentenza, ricorda che il decreto di acquisizione può essere emesso solo quando sia realmente sicura la appartenenza del bene al patrimonio del fallito, e dunque certamente non in presenza di una norma che esclude espressamente tale appartenenza.
In conclusione, la Suprema Corte annulla il decreto contestato, dichiarando l’inesistenza giuridica del provvedimento di acquisizione del fondo patrimoniale.
Fallimento: il fondo patrimoniale non è acquisibile alla massa, dunque.
Ma cos’è il fondo patrimoniale?
È un vincolo che viene costituito, attraverso l’atto di un notaio, su beni immobili, oppure titoli di credito o anche beni mobili registrati (per esempio, un’automobile. Appare importante ricordare che possono creare un fondo patrimoniale solo le coppie sposate (non, quindi, le coppie di fatto) e che non comporta il trasferimento della proprietà o del possesso del bene a favore di terzi (come invece avviene con il trust).
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