La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 272 del 28 aprile 2022, ha stabilito che il contratto di fornitura di acqua potabile va ricondotto nell’ambito del contratto di somministrazione, da cui derivano obbligazioni per i soggetti che lo stipulano, cosi che il somministrante può pretendere il pagamento del corrispettivo all’altro contraente. Unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell’azienda erogatrice è dunque l’intestatario dell’utenza, in quanto la proprietà dell’immobile non costituisce valida fonte dell’obbligazione di pagamento.