La Cassazione Civile, con la sentenza n°1765 del 30/01/2015, ha statuito che ai sensi dell’art.111, comma 2, della legge fallimentare quei crediti sorti per la scrittura del concordato preventivo e per l’assistenza dovuta, rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione.
Grazie alla prededuzione, determinata nella Legge fallimentare, si riconoscono dei benefici maggiori a coloro che hanno operato nell’interesse della massa.