La Corte di Cassazione civile sez. VI, con delibera del 12/03/2020 n.7042, ha stabilito che in tema di condominio negli edifici, i balconi ”aggettanti” appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, “quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”. A ciò consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi restano a carico del solo proprietario dell’appartamento e non possono essere ripartite tra tutti i condomini. E, l’assemblea condominiale non può prendere decisioni che riguardano i singoli condomini nell’ambito dei beni di loro proprietà. È, dunque, nulla la deliberazione assembleare che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti.