Il Comune deve provare che la raccomandata contiene più atti impositivi.
La Corte di Cassazione sezione tributaria, con ordinanza n. 18150/2023 ha ribadito che, in caso di notifica dell’atto impositivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurimi atti e il destinatario ne riconosca solo uno, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’ art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro le conteneva. Atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione; a tale fine l’indicazione dei numeri degli atti sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12, d.p.r. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova.
Il Comune deve provare che la raccomandata contiene più atti impositivi.
Immagina di scoprire che ti sono stati notificati degli atti di cui non sai nulla. Magari hai particolare cura e mantieni sempre ordine nelle tue carte e non vi è alcuna traccia di quegli atti. Stai già per preparare la tua arringa difensiva quando scopri di aver firmato una raccomandata con cui sarebbero stati notificati diversi atti.
In pratica, vieni a scoprire che, almeno a detta del Comune, nella stessa busta erano contenuti più atti!
La cosa ti sembra assurda e strumentale: così facendo chiunque, in possesso di una cartolina di ricevimento, potrebbe dire di averti spedito decine di atti senza però poterlo dimostrare. A tuo avviso si tratta di una notifica nulla. Chi ha ragione? Se nella busta ci sono più atti, la notifica è valida?
Più precisamente, in caso in cui parte ricorrente contesti formalmente che nel plico raccomandato vi fossero stati due atti, allora è il Comune che deve dare prova che, invece, in tale raccomandata vi erano effettivamente tali due atti.
La questione è stata dunque decisa dalla Cassazione sezione tributaria, con ordinanza n. 18150/2023 ribadendo che, in caso di notifica dell’atto impositivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurimi atti e il destinatario ne riconosca solo uno, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’ art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro le conteneva.
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