La Corte di Cassazione civile, sez. VI– 1, con ordinanza 28 gennaio 2021 n. 1961, ha stabilito che non osta al riconoscimento della prededuzione richiesta il fatto che la procedura concordataria sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi dell’art. 162, comma 2, l. fall.; infatti, il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal Tribunale a mente dell’art. 161, comma 6, l. fall. in ipotesi di domanda di concordato con riserva, sia stato incaricato di redigere l’attestazione ha carattere prededucibile qualora, una volta dichiarata inammissibile la domanda concordataria, sia stato pronunciato il fallimento del debitore.