La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 14960/20 depositata il 14 luglio, ha stabilito che il creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare può ottenere tale collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell’attivo fallimentare. È infatti rimessa alla fase di riparto la verifica dell’esistenza del bene.