La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza n. 6471/20 depositata il 6 marzo, ha stabilito che Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter c.c., una grave inadempienza, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche ma non solo, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.