Il pregiudizio dell’incapace non è sufficiente ad annullare il contratto.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19630 del 11 luglio 2023, ha stabilito che ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità naturale -a differenza di quanto previsto per l’annullamento dell’atto unilaterale- non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all’incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell’altro contraente.
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