La Cassazione Civile, con sentenza n°18223 del 17/09/2015, ha chiarito che il datore di lavoro non è tenuto soltanto ad evitare il demansionamento del lavoratore, cioè l’attribuzione di mansioni inferiori a quelle pregresse, ma è tenuto anche a non dequalificare il suddetto lavoratore, cioè ad affidargli delle mansioni inferiori alla qualifica.
 L’art. 2103 c.c. annovera fra i diritti del lavoratore, oltre a quello di svolgere mansioni pari o superiori alle precedentemente svolte, anche non subire l’assegnazione di mansioni inferiori alla qualifica pattuita durante la firma del contratto.