Il Giudice di Pace di Alessandria con sentenza n. 188 del 21 giugno 2022, in tema di circolazione di veicoli a motore privi di copertura assicurativa, ha stabilito che la mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza-ingiunzione emessa d’ufficio dal Prefetto, non comporta che l’ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, poiché anche con riferimento all’ordinanza che dispone la confisca – che costituisce una sanzione amministrativa accessoria – trova applicazione il termine di 90 giorni. Il Prefetto in tali casi deve agire dopo il 60° giorno successivo a quello concesso al ricorrente per l’oblazione ed entro i successivi giorni 90 nel rispetto dell’art. 2 L. 241/90.