Illegittima la multa se il segnale è a meno di 1 Km dall’autovelox
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.25544 del 31 agosto 2023 ha stabilito che è illegittimo il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 9, CdS, per eccesso di velocità, nel caso di omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox, di cui all’art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017.
l verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 comma 9 C.d.S., per eccesso di velocità è illegittimo in caso di omesso rispetto della distanza minima di un 1 Km tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox. Requisito questo previsto dall’art. 25 comma 2 della Legge 120/2010 e dal Capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017.
Illegittima la multa se il segnale è a meno di 1 Km dall’autovelox, dunque. Lo ha ribadito la Sezione Seconda della Cassazione, con l’ordinanza n. 25544 del 31 agosto 2023.
In questo specifico caso, un automobilista si era opposto al verbale di contestazione per eccesso di velocità rispetto al limite di 70 Km/h, sostenendo che l’autovelox era posizionato a meno di un chilometro dal cartello di limite di velocità. Nonostante la sua opposizione fosse stata inizialmente rigettata, in secondo grado è stata poi accolta.
L’Amministrazione però, non concordando con la decisione, ha deciso di ricorrere in Cassazione.
Per la ricorrente, l’ambito di applicazione della norma dovrebbe riguardare solo i casi in cui il segnale impone un nuovo limite di velocità e non quando ripete un limite già esistente. La ratio della norma sarebbe quella di dare al conducente un margine adeguato per adeguarsi al nuovo limite.
Tuttavia, il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 è chiaro: la distanza minima di un chilometro si applica sempre, anche in caso di intersezione con altra strada, garantendo a tutti gli utenti della strada lo stesso trattamento. L’Amministrazione ha argomentato che tale disposizione è irragionevole ex art. 3 della Costituzione.
Invece la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha sottolineato come l’argomento letterale invocato dall’amministrazione è di insostenibile fragilità atteso “che il segnale di limite di velocità, poiché prescrive un divieto (di superare quella velocità), segnala in ogni caso un’imposizione, indipendentemente dall’esistenza di un precedente limite e dall’entità di tale limite”.