Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 1 luglio 2022, ha stabilito che la tutela prevista dall’art. 560, comma 3, c.p.c. – che consente di non perdere il possesso dell’immobile sino al decreto di trasferimento – si applica allorquando il bene immobile pignorato è occupato dal debitore e dai suoi familiari.
![](https://www.studiolegaleinnocenti.com/wp/wp-content/uploads/2021/04/Screenshot_20210420-120301_Gallery.jpg)