Impresa minore e requisiti: prova del debitore
La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 1607 dell’11 novembre 2024, ha chiarito aspetti importanti riguardanti l’impresa minore e la dichiarazione di liquidazione giudiziale. In base all’art. 2, comma 1 lett. d), C.C.I.I., un’impresa è considerata minore se, nei tre anni precedenti il ricorso del creditore o l’inizio dell’attività, è al di sotto delle soglie previste dalla legge.
Secondo la Corte, spetta al debitore dimostrare che l’impresa rispetta i requisiti per essere considerata minore. Questo deve avvenire tramite bilanci approvati e depositati nel registro delle imprese. Tali bilanci costituiscono lo strumento privilegiato per provare la situazione patrimoniale e finanziaria. L’assenza del deposito non preclude l’utilizzo di bilanci redatti, ma può sollevare dubbi sulla loro attendibilità, soprattutto se l’impresa non ha tenuto scritture contabili.
Questo principio tutela i creditori e assicura un esame rigoroso delle condizioni economiche dell’impresa. La Corte ha sottolineato che la mancata tenuta delle scritture contabili rappresenta un elemento di criticità, che potrebbe pregiudicare la validità delle prove presentate dal debitore.
Impresa minore e requisiti: prova del debitore.
Come si dimostra infatti di essere di essere un’impresa minore? Il debitore deve provare la sua situazione patrimoniale e finanziaria. Per farlo, come abbiamo scritto, deve utilizzare i bilanci degli ultimi tre esercizi, che devono essere stati approvati e depositati nel registro delle imprese.
La decisione della Corte evidenzia l’importanza di una gestione aziendale trasparente e conforme agli obblighi di legge. Per le imprese, il rispetto delle formalità contabili è essenziale non solo per dimostrare la propria situazione economica, ma anche per evitare contestazioni e dubbi sulla loro affidabilità.
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