Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19704 del 02.10.2015, hanno definitivamente sancito l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, nell’ipotesi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della cartella di pagamento soltanto in sede di accesso presso gli uffici dell’Agente della Riscossione, a causa dell’invalidità o dell’omessa notifica della cartella medesima. In particolare, i giudici di legittimità ritengono che all’impugnazione non osti il comma 3 dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992: infatti, alla necessità di tutelare diritti ed interessi paritari, consegue l’impugnabilità dell’estratto di ruolo al fine di far valere l’invalidità della notifica della cartella di pagamento di cui il contribuente sia venuto a conoscenza legittimamente e che non si sarebbe potuta far valere precedentemente stante, appunto, l’invalidità.