La Cassazione Civile, con sentenza n°546 del 15/01/2015, ha statuito che la nozione di “incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita” che risponde alla richiesta dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, comprende nel suo ambito, tutti coloro che non hanno l’autonomia per spostarsi e gestire la propria vita quotidiana e ciò non comporta soltanto impedimenti fisici ma anche quelli psichici.