Secondo la Cassazione Civile, sentenza n°1169 del 22/01/2015, qualora un lavoratore licenziato illegittimamente, in tutela reale opti per ricevere l’indennità sostitutiva alla reintegrazione, si deve ritenere estinto il rapporto di lavoro con la comunicazione al datore della scelta effettuata. Dopo tale comunicazione non deve effettivamente avvenire il pagamento dell’indennità nè permane alcun obbligo di retribuzione successivo al periodo dell’esercizio dell’opzione