Con la sentenza n. 17976 del 11.9.2015, la Cassazione Civile, Prima Sezione, ha stabilito che, anche se il padre effettua il riconoscimento del figlio dopo diverso tempo rispetto alla nascita, può ugualmente chiedere che quest’ultimo porti il proprio cognome, anteponendolo a quello della madre, che sino ad allora aveva portato.
In questa scelta ampiamente discrezionale, il giudice deve essere guidato esclusivamente dall’interesse del minore, cioè evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità all’interno della società (nel caso di specie l’interesse della figlia a sentirsi parte integrante anche del nucleo familiare paterno, oltre che di quello materno).