La Cassazione Civile, con sentenza n° 9478 del 11/05/2015, ha statuito che l’indennità di accompagnamento e l’assegno di invalidità debbano essere riconosciute anche al cittadino straniero se in possesso del permesso di soggiorno, se ne ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Nella fattispecie era stata respinta dall’Inps la domanda di una cittadina marocchina perché non in possesso della carta di soggiorno, ma la Corte Costituzionale con la pronuncia n.306 del 2008 si è epressa espungendo la necessità di questa carta, essendo sufficiente il permesso di soggiorno.