La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza dell’ 11 dicembre 2020 n. 28357, ha stabilito che la fattispecie dell’art. 2407 c.c. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi in primo luogo la prova dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; poi la prova dell’evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell’amministratore (o, come nella specie, del liquidatore) ed infine del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell’attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno.