La III sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17663/2019 ha stabilito il seguente orientamento, ovvero che nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla legge n. 228/2012, e successive, l’impugnazione prevista dall’art. 548, comma 2 e dall’art. 549 cpc, concernenti rispettivamente l’ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella con cui il giudice dell’esecuzione risolva le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art 617, comma 2, cpc.