La Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza del 27/11/2019 n.31052 ha stabilito che è valida la notificazione effettuata all’indirizzo PEC della società fallita e cancellata dal registro delle imprese. Infatti, la disattivazione dell’indirizzo PEC non costituisce un effetto automatico della cancellazione dell’impresa dal sopraddetto registro, ma è conseguenza di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC.