La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 29729/19 depositata il 15 novembre ha stabilito che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo «non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.».