La responsabilità per la custodia delle strade
La recente ordinanza della Cassazione civile (n. 33136 del 18 dicembre 2024) ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità per la custodia delle strade pubbliche, distinguendo tra due fattispecie fondamentali.
La distinzione tra i danni causati da vizi intrinseci della strada e quelli derivanti da agenti esterni è centrale per determinare la responsabilità dell’ente pubblico nella gestione delle strade. La Cassazione civile, dunque, con l’ordinanza n. 33136 del 18 dicembre 2024, ha chiarito che non basta la presenza di un ostacolo per imputare responsabilità oggettiva all’ente.
La responsabilità dell’ente pubblico è configurabile quando il danno subito da un utente della strada sia riconducibile a un vizio intrinseco della struttura del bene custodito, come buche, crepe o difetti permanenti non sanati. Tuttavia, la situazione cambia quando il danno è causato da agenti esterni: un masso caduto, una macchia d’olio, un animale sulla carreggiata. In questi casi, l’ente pubblico non è automaticamente responsabile.
La responsabilità per la custodia delle strade
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità dell’ente pubblico sorge solo se l’intrusione è stata agevolata da:
-una peculiare conformazione del bene (ad esempio, scarsa visibilità o una segnaletica insufficiente);
-difetti di manutenzione o vigilanza, come la mancata rimozione tempestiva dell’ostacolo.
Lo Studio Legale Innocenti offre assistenza specializzata per valutare e tutelare i diritti degli utenti stradali, analizzando con precisione le responsabilità pubbliche e gli eventuali risarcimenti.