La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con sentenza n. 23746/20  depositata il 10 agosto, in tema di sospensione condizionale della pena, ha stabilito che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p., in presenza di cause ostative, salvo che tali cause non fossero già documentalmente note al giudice della cognizione.