La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza 26 agosto 2021 n. 23485, ha stabilito che, esercitate con successo le azioni revocatorie degli atti di cessione di una posizione contrattuale già facente capo al fallito, nessuna facoltà ex art. 72 I.f. – come la scelta di non subentro – appare esercitabile dal curatore in relazione alla posizione contrattuale originaria, non ripristinabile in sé, nemmeno potendo dirsi che essa fosse pendente al momento della dichiarazione di fallimento; né comunque, essa appare oggettivamente essere stata ripristinata, proprio perché già esaurita, in fatto, con la citata risoluzione del leasing e profondamente alterata dai citati pagamenti interinali; non si può quindi postulare che la posizione del curatore sia stata o sia divenuta afferente ad un contratto di nuovo pendente, la sola condizione che permetterebbe – in tesi – l’atto potestativo fonte degli invocati effetti restitutori dei canoni pagati, ma – anche nell’ipotesi – con ogni limite nei casi di adempimenti effettuati a favore della concedente dai cessionari successivi e non solo dalla fallita.