L’autore trasferiva ad una nota Enciclopedia italiana i diritti di utilizzazione economica, relativi ad alcune tavole illustrative dallo stesso elaborate.
La cessione riguardava la possibilità di pubblicare le tavole illustrative in tutto, o in parte, con ogni mezzo di diffusione compresa anche la riproduzione su supporti audiovisivi.
L’autore adiva inizialmente il Tribunale, in quanto, in alcune sezioni dell’Enciclopedia non veniva fatta menzione, accanto alla pubblicazione delle tavole illustrative del nome dell’autore, al fine di far rilevare l’inadempimento contrattuale della società.
Infatti la società, in sede di stipula contrattuale si era impegnata a far sempre menzione dell’autore. Il Tribunale, accertato l’inadempimento, provvedeva alla quantificazione del danno, e successiva liquidazione ai sensi dell’art. 1226 cc.
Veniva però, esclusa la liquidazione del risarcimento con riguardo al diritto morale d’autore, di cui all’art. 20, l. n. 633/1941, in quanto l’anonimato – di per sé – non è in grado di produrre un pregiudizio, se non ove in conseguenza dello stesso si realizzi una specifica usurpazione.
L’autore adiva successivamente la Corte d’Appello, la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale, quantificava un risarcimento del danno in favore dell’appellante (autore), per la violazione del diritto ad essere adeguatamente indicato quale creatore delle tavole illustrative. L’autore, successivamente, ricorreva in Cassazione per vedere accertato il contenuto specifico dell’art. 20, l. n. 663/1941.
La I sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18220/2019, statuisce che “l’art. 20 della c.d. legge d’autore, che riconosce il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, va interpretato nel senso che «il diritto di rivendicare la paternità dell’opera» consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o etero-attribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur sempre eventuale, attribuzione ad altri”