La Cassazione Civile, con sentenza n°7982 del 20/04/2015, ha statuito che nel caso in cui un rapporto di lavoro si trasformi in rapporto a tempo ideterminato, il precedente periodo di formazione e lavoro deve essere conteggiato nelle ore di anzianità di servizio anche quando l’anzianità sarebbe contrattualmente computata nel caso di attribuzione di emolumenti dovuti al tipo di contratto stipulato.
Nel caso in cui si abbia prestato servizio per un periodo di formazione e poi si abbia stipulato un contratto a tempo indeterminato, il tempo trascorso anche senza stipendio deve essere computato nelle ore di anzianità.