La Cassazione Civile, sentenza n°1822 del 02/02/2015, ha statuito che in riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, la legge n.247/2012 art.65, comma 5, in merito alle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, si applica anche a quei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore. Per quanto riguarda la prescrizione resta valido il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative.