Legittimazione del garante autonomo a sollevare eccezioni di nullità: la Cassazione chiarisce
Il Supremo Collegio ha recentemente confermato la legittimazione del garante autonomo a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica e dell’applicazione di interessi ultralegali non specificamente pattuiti. Questa decisione è stata ribadita in diverse ordinanze e sentenze, sottolineando la natura imperativa della norma di cui all’art. 1284, comma 3, cod. civ.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Questo significa che il garante può sollevare nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica. La soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, tramite il garante, un risultato che l’ordinamento vieta.
Le ordinanze n. 9071 del 31 marzo 2023, n. 19298 del 15 giugno 2022, n. 371 del 10 gennaio 2018, e le sentenze n. 5044 del 3 marzo 2009 e n. 3017 dell’11 febbraio 2014, rappresentano una chiara conferma di questo principio. La legittimazione del garante autonomo a sollevare eccezioni di nullità tutela la correttezza dei rapporti contrattuali e garantisce che le norme imperative del codice civile siano rispettate.
Legittimazione del garante autonomo a sollevare eccezioni di nullità.
Questa interpretazione della Cassazione rappresenta una significativa tutela per i garanti autonomi, offrendo loro la possibilità di contestare clausole contrattuali che violano le norme imperative. È fondamentale per gli operatori del diritto comprendere appieno le implicazioni di questa giurisprudenza per fornire consulenza adeguata ai loro clienti.
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