Con sentenza del 23.7.2015, il Tribunale di Foggia, Sezione Prima, ha statuito in merito ad un’azione di nullità del matrimonio, promossa da un marito, dopo che la moglie gli aveva confidato la propria omosessualità e l’esistenza di una relazione affettiva con un’altra donna.
Il Tribunale di Foggia ha stabilito l’irrilevanza dell’omosessualità, come causa di nullità del matrimonio, in quanto attiene all’ambito della personalità del coniuge e alla possibile evoluzione del rapporto matrimoniale.
L’art. 122 cod. civ., comma 3, prevede l’impugnabilità del matrimonio, distinguendo tra errore sull’identità della persona ed errore sulle qualità personali dell’altro coniuge. Mentre l’errore sull’identità si riduce sostanzialmente all’ipotesi dello scambio di persona, l’errore sulle qualità personali, per poter operare, deve configurarsi come errore essenziale e appartenere ad una delle categorie tassativamente indicate nel comma 3 dello stesso articolo.
La scoperta dell’omosessualità del coniuge, quindi, non configura una causa di nullità del matrimonio, in quanto non rientra né nell’errore sull’identità della persona, né nell’errore essenziale sulle qualità personali del coniuge.