Con la sentenza n. 12994 del 23 settembre 2025, il Tribunale di Roma ha ribadito un principio molto importante per i pazienti:
La responsabilità della casa di cura ha natura contrattuale.
La struttura risponde non solo delle proprie carenze organizzative (art. 1218 c.c.),
ma anche dell’operato del medico che vi esercita (art. 1228 c.c.), anche se scelto dal paziente e non dipendente.
Questo significa che la clinica non può sottrarsi alle proprie responsabilità sostenendo che il sanitario fosse “di fiducia” del paziente.
È un passaggio fondamentale per chi ha subito un danno sanitario: amplia le tutele e rafforza le possibilità di ottenere un giusto risarcimento.
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