La VI sezione della Cassazione Penale, con sentenza n°33882 del 08/07/2014, ha statuito che il maltrattamento in famiglia ai danni del coniuge è considerato reato di ingiuria, molestia e atto persecutorio anche nel caso di cessata convivenza e separazione dei coniugi.
Il reato è tale in quanto, pur cessando la convivenza, rimangono integri i doveri di rispetto reciproco, assistenza materiale e morale del rapporto coniugale.
In caso di esistenza di figli permangono gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, isruzione, educazione e assistenza morale dei minori.