La Corte di Cassazione sez. II Civile, con sentenza n. 10071/20 depositata il 28 maggio, ha stabilito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale rappresenta un vizio procedimentale che comporta l’annullabilità della delibera condominiale. Unico soggetto legittimato a domandare l’annullamento è il condomino pretermesso ex artt. 1441 e 1324 c.c..