La Cassazione Civile, con sentenza n°1584 del 28/01/2015, ha chiarito che riguardo alla tutela possessoria, se un compossessore apponga un cancello di agevole apertura, non può configurarsi come molestia o spoglio del possesso, ma rientra nelle lecite facoltà. Le ragioni soggettive che hanno spinto alla collocazione del cancello sono irrilevanti.
 
In una comproprietà di un immobile, l’apposizione di un cancello, qualora non si configuri come ostacolo o deturpamento, rientra nei diritti di una delle due parti in causa e non sono importanti le ragioni del gesto.