La Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 giugno 2022 n. 19619, ha accolto il ricorso avanzato dalla madre di un minore, autore di una violazione di una norma del Codice della Strada ed indicato in proprio come trasgressore in un verbale elevato dalla polizia stradale, contro il quale la donna aveva proposto opposizione, respinta però in primo grado e in appello.

La Suprema Corte ha invece chiarito che, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 689/1981, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni. Inoltre, secondo la suddetta normativa, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, qualora, come nella fattispecie, sia accertata l’infrazione di una norma del Codice della Strada da parte di un minorenne, va considerato trasgressore non il minorenne stesso, ma colui o coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza, i quali rispondono della violazione non per responsabilità solidale, ma a titolo personale e diretto.