Il Tribunale di Montepulciano NON sospende una esecuzione immobiliare pur in presenza di un mutuo usurario.
La sentenza 350/2013 della Cassazione ha posto l’accento sulla usurarietà originaria dei mutui e, in particolare, sulla doverosa applicazione dell’art. 1815 co.2 cod. civ. in caso di contratto con tasso di mora usurario.
Il Tribunale di Montepulciano, pur in presenza di un mutuo con tasso di mora ab origine usurario, ritiene di NON dover sospendere l’esecuzione, rinviando la decisione sulla sospensione stessa ad una sorta di “prova di resistenza “: solo qualora gli importi già pagati dal mutuatario dovessero risultare superiori all’importo capitale del mutuo, infatti, la sospensione verrà concessa.