La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con ordinanza  32134 del  10 dicembre 2019 ha stabilito che  il principio di solidarietà tra cedente e cessionario di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. in tema di cessione di azienda deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori.

Tale finalità consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali è stata introdotta e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali, fondato anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.