La Corte di Cassazione, con ordinanza del  21 luglio 2022 n. 22824, ha stabilito che nella revocatoria la malafede del terzo acquirente può desumersi in base ad indici presuntivi, dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza quali le anomalie delle vicende contrattuali pregresse all’acquisto e le anomalie dell’atto di compravendita.