Non si applica l’art. 1956 c.c. se il fideiussore è socio della società garantita.
Il Tribunale di Terni, con sentenza del 19 dicembre 2022, ha stabilito che la norma di cui all’art. 1956 c.c. non si applica quando il fideiussore è socio della società garantita. La ratio di tale disposizione è infatti sempre stata quella di poter tutelare il fideiussore inconsapevole. Infatti, se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifestasse un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui venisse a conoscenza di tale significativo peggioramento, sarebbe tenuta, a tutela dell’interesse del fideiussore per obbligazioni future, a porre immediatamente termine al rapporto bancario e ad avvisare il fideiussore. Mentre il socio, in quanto tale, deve essere sempre informato delle condizioni economiche della società e attivarsi per impedire la negativa gestione sella società stessa.
Capita infatti con frequenza che il fideiussore sia al contempo socio o addirittura amministratore della società.
In tale contesto la giurisprudenza valorizza il dato di fatto per il quale tali soggetti siano necessariamente informati delle attività sociali. Il socio, infatti, ha il diritto di informarsi dell’attività sociale. Lo fa tramite l’ispezione dei libri social e l’esame dello stato patrimoniale: addirittura in sede di assemblea approva il bilancio. In un tale contesto la Cassazione ha indicato che è legittima la presunzione che il fideiussore era in realtà al corrente della situazione economica della società. Pertanto, non si applica l’art. 1956 c.c. se il fideiussore è socio della società garantita Così, riguardo alle fideiussioni, la Cassazione ha delineato il perimetro di operatività dell’art. 1956 c.c. Se vuoi saperne di più, puoi contattarci telefonicamente oppure riempire il modulo per essere ricontattato qui.
Non si applica l’art. 1956 c.c. se il fideiussore è socio della società garantita.