La Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 20 gennaio 2021 n. 976, ha stabilito che è nulla, perché affetta da motivazione apparente, la sentenza che dichiari il fallimento, facendo un mero richiamo al decreto di inammissibilità del concordato preventivo, senza valutare l’effettiva sussistenza dello stato di insolvenza.
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