La Corte di cassazione, con sentenza del 9 aprile 2021, n. 9475, ha affermato che il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, salvo un’unica eccezione, è affetto da nullità relativa, di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d’ufficio dal giudice. Inoltre, ha precisato che l’art. 13, comma 6, della legge n. 431 del 1998, come sostituito dall’art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2016.