Il provvedimento attraverso il quale si assegna la casa familiare ad uno dei coniugi, attribuisce all’assegnatario una detenzione qualificata nell’interesse della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente al fine di tutelare l’interesse della prole a permanere nell’abituale realtà domestica. La III sez. Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 9990/2019, si è pronunciata sui casi di opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare, a seguito di divorzio. Il Supremo Consenso ha avuto modo di precisare, che se il vincolo di assegnazione è precedente all’atto con il quale il terzo acquista la proprietà del bene immobile oggetto di destinazione, il vincolo avendo data certa sarà opponibile al terzo. Si aggiunge, che qualora l’acquisto da parte del terzo della proprietà, o di altro diritto reale sull’immobile sia antecedente al provvedimento di assegnazione, si dovrà accertare se il terzo abbia concretamente espresso la volontà tramite l’inserimento di specifica clausola, al fine di subentrare in un rapporto di comodato preesistente. Oppure, lo stesso terzo, abbia voluto concludere con uno dei coniugi un contratto che gli attribuiva uno specifico titolo di godimento.  In caso contrario, né il provvedimento stipulato, né quello di assegnazione aventi data certa successiva a quella dell’atto di acquisto, saranno opponibili al terzo.