Il Tribunale di Roma, con sentenza n.15063/2013 ha nuovamente precisato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, “dopo che (la Banca) ha indicato il credito e spiegato come lo ha determinato, è onere della parte opponente specificare in cosa il calcolo non fosse corretto ed enucleare i criteri diversi e alternativi ” .
Il Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, impone alla parte opposta (il creditore), l’onere di fornire piena prova (e non una prova “agevolata”, come nella fase sommaria di emissione del decreto) del proprio credito.
Spetta invece all’opponente (il debitore) proporre una contestazione analitica del conteggio fornito dall’asserito creditore ed indicare, altresì, i criteri per sviluppare il ricalcolo.
Tali criteri, ove ritualmente proposti, potranno essere alla base di una operazione di ricalcolo da affidare ad un Consulente Tecnico di Ufficio.