La Corte di Cassazione, sez. II Penale, con sentenza n. 11030/20 depositata il 1° aprile, ha stabilito che la condotta dell’avvocato che, approfittando del rapporto fiduciario e dell’estraneità alle questioni giuridiche della persona offesa, proponga e faccia sottoscrivere al proprio assistito il patto di quota lite, tacendo l’entità sproporzionata dell’importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali, integra il reato di truffa.