La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 5268/20 depositata il 26 febbraio, ha stabilito che nel caso in cui sia il coniuge divorziato che quello superstite abbiano i requisiti per percepire la pensione di reversibilità, la ripartizione del trattamento va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche tenendo conto di ulteriori elementi correlati, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali.