La Corte di Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 17 Ottobre 2019 n. 26285 ha stabilito che il pignoramento, eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile anche d’ ufficio dal giudice dell’esecuzione.