La Cassazione Civile, con sentenza n°2742 del 12/02/2015, ha statuito che è legittimo, nei confronti del debitore, il pignoramento presso terzi eseguito prima del perfezionamento della notificazione del precetto, qualora sia stata concessa l’autorizzazione all’esecuzione immediata (ex art. 482 cod. Proc. Civ.) in quanto la notifica del precetto aveva la funziona esclusiva di informare il debitore
 
In conclusione il pignoramento presso terzi senza notificazione è legittimo qualora la stessa notificazione avrebbe valore esclusivamente informativo.