La Corte di Cassazione civile, sez. VI,-2, con ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10178, ha stabilito che in caso di risoluzione giudiziale e di risarcimento dei danni da provare a norma dell’art. 1223 c.c., la parte ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra, sebbene nella sola misura del versato e non nella misura pari al doppio del versato.
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