La Cassazione Civile, con sentenza n°5685 del 20/03/2015, ha chiarito che per il riconoscimento del privilegio ex art.2751 bis n. 5 c.c. riservato a chi crea un’impresa di natura artigiana, le condizioni di fallibilità non sono sufficienti ma è necessario valutare altri criteri quali l’entità dell’impresa, il capitale impiegato, l’attività svolta e qualsiasi elemento volto a verificare che l’attività sia prevalentemente svolta dall’imprenditore e la sua famiglia.
 
Le imprese a conduzione familiare di beni artigianali, per poter aspirare al fondo regionale dedicato, devono rispondere positivamente a tutti i requisiti prescritti.